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Porto delle armi nelle rievocazioni storiche: c’è la legge
Il Parlamento italiano ha promulgato la legge 7 ottobre 2024, n. 152, dal titolo “Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”, che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 17 ottobre ed è entrata in vigore il 1° novembre scorso.
All’interno una serie di articoli che si propongono innanzi tutto di dare una definizione e una dignità giuridica alle associazioni di rievocazione storica, ma anche e soprattutto alle manifestazioni di rievocazione storica.
L’articolo 3 prevede anche forme di sostegno finanziario sia agli enti di rievocazione, sia per “eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi”, per le quali tuttavia sarà necessario un decreto del ministro della Cultura. Sempre il ministro della Cultura dovrà nominare un comitato tecnico-scientifico, per il riconoscimento della qualifica di ente o manifestazione di rievocazione storica e per la promozione delle ricerche e degli studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all’estero.
Per quanto attiene più nello specifico alla gestione delle armi nell’ambito delle manifestazioni storiche, c’è una novità sostanziale rispetto a quanto finora previsto, con particolare riferimento alle armi bianche (per le quali, come è noto, non erano previste deroghe al generale divieto di porto) ma anche da fuoco. L’articolo 8, infatti, modifica l’articolo 4 della legge 110/75 aggiungendo un ultimo comma, che dice: “In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell’autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all’ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d’asta, baionette, pugnali e stiletti”.
Come al solito, potrete leggere l’approfondimento sul numero di dicembre di Armi e Tiro!
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Fonte: armietiro
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