Idoneità al maneggio: ci vuole la marca da bollo

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Idoneità al maneggio: ci vuole la marca da bollo

L’Agenzia delle entrate ha risposto, lo scorso 29 novembre, a un’stanza di interpello, relativa alla disciplina sulla marca da bollo per i Dima (Diploma di idoneità al maneggio delle armi). In particolare, siccome alcuni Tsn rilasciano tale certificato con la marca da bollo e altri senza, si chiedeva all’Agenzia di capire se la marca fosse dovuta o meno.

L’Agenzia delle entrate, nella sua articolata risposta, ha evidenziato come la disciplina sulla marca da bollo evidenziata dal Dpr 642 del 1972 “dispone l’applicazione dell’imposta di bollo per gli Atti, e provvedimenti degli organi della Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane  e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

“In merito al quesito in esame”, prosegue l’Agenzia delle entrate, “occorre fare riferimento alla risoluzione 196/E del 20 ottobre 2003 in cui è stato chiarito che «L’Unione Italiana tiro a segno (…) rilascia certificazione di idoneità al maneggio delle armi a seguito del superamento di un corso tenuto in una delle sue sezioni dislocate sul territorio nazionale» ed inoltre che «L’articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 stabilisce che i presidenti delle sezioni  di tiro a segno… sono obbligati a tenere costantemente aggiornati …alcuni elenchi e registri, tra i quali è compreso un registro sulle frequenze in cui annotare giornalmente le generalità di coloro che si esercitano al tiro» per concludere che “non vi è dubbio che in relazione a tale adempimento debba applicarsi il disposto del citato articolo 4”.

La sezione che rilascia il Diploma di idoneità al maneggio delle armi, nella qualità di ente di diritto pubblico, è quindi obbligata a tenere determinati registri e che, “sulla base delle risultanze dei medesimi rilascia appostiti documenti a richiesta degli interessati. Tanto premesso, considerato che il Dima è rilasciato dalle sezioni del tiro a segno nella loro qualità di enti di diritto pubblico, si ritiene che tale certificato sia soggetto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del citato articolo 4 della Tariffa allegata al d.P.R. n 642 del 1972 nella misura di 16 euro per ogni foglio”.

L’Agenzia conclude affermando che “che l’articolo 19 del d.P.R.  n. 642 del 1972 prevede che «…i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto”. Inoltre, gli atti non in regola “devono essere inviati a cura dell’Ufficio che li ha ricevuti […] per la loro regolarizzazione […], al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento […]”.

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Fonte: armietiro
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