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Frequenta una pregiudicata: illegittimo togliere il porto d’armi alla Gpg
Con sentenza n. 13705 dell’11 settembre 2023, la sezione prima stralcio del Tar del Lazio ha accolto il ricorso di un cittadino che si è visto respingere l’istanza di rinnovo del decreto di guardia particolare giurata e il relativo porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, perché ritenuto inaffidabile in quanto intratteneva una relazione sentimentale con una donna pregiudicata. In conseguenza della decisione dell’autorità di pubblica sicurezza, l’istituto di vigilanza ha sospeso il cittadino dall’attività lavorativa e dallo stipendio.
I giudici amministrativi hanno tuttavia accolto il ricorso, argomentando che “Il provvedimento in questa sede censurato, invero è motivato esclusivamente dal fatto che il ricorrente frequenta una persona già penalmente sanzionata e, per ciò solo, ha ritenuto che tale evenienza comporti la non affidabilità del ricorrente alle mansioni proprie della guardia particolare giurata. Invero, la misura adottata dalla resistente, proprio in relazione alle gravi conseguenze che comporta (perdita del lavoro) richiede una puntuale ed adeguata motivazione che dimostri in modo obiettivo e non revocabile in dubbio, la mancanza dei requisiti necessari allo svolgimento delle delicate funzioni affidate alla vigilanza privata e, segnatamente, al ricorrente. La frequentazione, per ragioni sentimentali, con una persona già colpita da sanzioni penali non è argomento sufficiente per provvedere alla revoca del titolo di polizia, essendo necessario che la pa dimostri come tale relazione abbia comportato un reale pregiudizio per l’attività esercitata. Dalla motivazione del provvedimento in questa sede contestato emerge, che l’amministrazione resistente si è limitata a rappresentare un mero fatto, senza peraltro fornire la propria giustificazione che da tale accadimento siano conseguiti pregiudizi per la sicurezza pubblica”.
I giudici hanno anche valutato che “La Corte Costituzionale con la sentenza 18 – 25 luglio 1996, n. 311 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/1996, n. 31) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 138, primo comma, numero 5, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta “politica” dell’aspirante; b) richiede una condotta morale “ottima” anziché “buona”; c) consente di valutare la condotta “morale” per aspetti non incidenti sull’attuale attitudine ed affidabilità dell’aspirante ad esercitare le relative funzioni”.
Ne consegue che la condotta morale richiesta per le guardie particolari giurate riguarda esclusivamente il comportamento tenuto dai predetti che deve essere conforme alle norme ed ai principi della Carta. Nel caso di specie la p.a. ha, di contro, espresso una valutazione conseguente a soggettive considerazioni prive di ogni riscontro obiettivo in merito ai requisiti morali del ricorrente, né ha dimostrato il pregiudizio per sicurezza pubblica dall’indicata relazione”.
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Fonte: armietiro
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