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Decreto sicurezza: quell’accenno alle armi…
Oggi come oggi il legislatore sembra sempre meno in grado di realizzare ottimi testi normativi, capaci di resistere all’evoluzione della società nel corso dei decenni. Per questo non sorprende che la lettura, da parte di molti, delle nuove leggi e dei nuovi decreti sia ispirata più dal timore che dalla semplice curiosità. E che nel leggere “certe” parole, in particolare gli appassionati d’armi, legali detentori, vengano colti dalla preoccupazione per il futuro della loro passione. In questo caso a essere portato alla nostra attenzione, da più parti, è un accenno alle armi da fuoco contenuto nell’articolo 1 del decreto sicurezza (n. 48 dell’11 aprile 2025), che così recita: “Art. 270 -quinquies .3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo). — Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270 -bis e 270 -quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni»; b) all’articolo 435 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
È chiaro che il riferimento a “istruzioni sulla preparazione o sull’uso… di armi da fuoco” possa aver impensierito taluni, che hanno paventato possibili rilievi di natura penale per il semplice motivo di fare (è un esempio) raccolta di libretti di istruzione delle armi che hanno posseduto in passato o che tuttora posseggono.
Al di là dei timori e della ormai nota paura atavica dei legali possessori di armi nei riguardi di un legislatore (di qualsiasi colore politico esso sia) che spesso entra a gamba tesa su determinati problemi senza pensare alle implicazioni, possiamo tuttavia dire che in questo specifico caso il riferimento al materiale con istruzioni per la preparazione o l’uso di armi è intrinsecamente legato alla “finalità di terrorismo” citata immediatamente dopo nel medesimo comma e che solo nel ristretto e specifico ambito di tale finalità, la detenzione di tale materiale assume rilevanza penale.
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Fonte: armietiro
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