Custodia delle armi: un precedente importante

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Custodia delle armi: un precedente importante

La sentenza di non luogo a procedere emanata dal Gip del tribunale di Cuneo lo scorso 15 ottobre è meritevole di menzione perché fissa un importante precedente circa il perimetro della sempre delicata questione della diligenza nella custodia delle armi, con particolare riferimento a una fattispecie, se possibile, ancor più delicata: quella dell’arma incustodita nell’auto.

Il fatto ha preso avvio quando due fratelli cacciatori si sono recati in Val Varaita per esercitare la caccia in Zona Alpi. L’avvicinamento alla zona di caccia è avvenuto prima dell’alba, percorrendo in auto una impervia strada di montagna fino ad arrivare alla località dalla quale si sarebbe poi partiti a piedi per raggiungere la meta. Appena lasciata l’auto, appena inoltratisi sul sentiero, uno dei due fratelli scivola su un sasso bagnato e il suo fucile cade, con il risultato che il calcio si spezza malamente, rendendolo inutilizzabile. Vista l’inutilizzabilità dell’arma e visto che l’automobile era ancora a poca distanza in un luogo completamente isolato e privo di insediamenti umani, il cacciatore decide di riporla nell’auto, al riparo dalla vista, attivando i sistemi antifurto dell’auto, costituiti da un allarme Lockjack con tecnologia in radiofrequenza per il recupero dei veicoli rubati. Per ulteriore prudenza, decide di portare con sé le cartucce. I due fratelli decidono quindi di proseguire la caccia, considerando che il regolamento vigente nella zona Alpi in questione impone al cacciatore di essere sempre accompagnato e non da solo.

I cacciatori sono quindi incocciati in un guardiacaccia, al quale hanno fatto presente quanto accaduto. Al termine della caccia, tornando all’auto, hanno tuttavia riscontrato la presenza di altri due pubblici ufficiali, i quali hanno contestato l’omessa custodia dell’arma con contestuale sequestro della medesima.

Gli avvocati difensori Antonio Bana e Marco Verdi hanno osservato, nelle loro memorie difensive, che “l’art. 20 L.110/75 dispone che la custodia delle armi deve essere assicurata “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”, Tale obbligo – quando il relativo titolare non sia soggetto che eserciti professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi – è adempiuto a condizione che siano in concreto adottate le cautele, proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza. Si osserva in proposito che più volte la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla custodia delle armi ed ha precisato che solo le persone titolari di licenze di fabbricazione o di raccolta di armi sono tenute a dotarsi di particolari dispositivi antifurto, che devono essere oggetto di specifica prescrizione da parte delle Autorità mentre in tutti gli altri casi la legge prescrive esclusivamente una custodia diligente, secondo un criterio di comune prudenza. Sulla circostanza specifica, il Signor Milla ha adottato tutte le precauzioni specifiche in quel particolare contesto, ovvero: questo era un fucile inutilizzabile e quindi non atto al suo impiego; la vicinanza della macchina ha fatto sì che una volta riposto il fucile nella sua custodia e averlo nascosto nel bagagliaio dietro alla gabbia dei cani con tutti i sistemi di allarme inseriti, era nella circostanza specifica il luogo più sicuro per una corretta detenzione temporanea; non vi erano alcun tipo di munizioni che avrebbe potuto essere inserite per l’eventuale uso dell’arma”.

Il pubblico ministero ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni difensive, chiedendo a propria volta l’archiviazione perché “Il fatto è privo di rilevanza penale, trattandosi di reato di pericolo concreto, e non essendo ravvisabile nella fattispecie elementi per affermare, tenuto conto delle circostanze concrete (arma scarica e inutilizzabile; luogo isolato di alta montagna; custodia del fucile all’interno di un veicolo dotato di un sistema di tracciamento e recupero all’avanguardia) che il fucile non sia stato custodito con ogni dovuta diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”.

Il Gip ha, quindi, disposto il non luogo a procedere, considerando pienamente condivisibili le ragioni addotte dal Pm e disponendo anche il dissequestro dell’arma.

 

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Fonte: armietiro
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