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Caccia: una sentenza sulle modalità di accertamento degli illeciti
Con sentenza n. 752 del 9 ottobre 2024 (depositata il 7 gennaio 2025), il tribunale di Gorizia ha assolto, per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste, un cacciatore che era stato accusato di aver violato l’articolo 18 della legge 157/92 e il 544 bis del codice penale, per essere stato trovato in possesso di 8 germani reali, regolarmente annotati sul tesserino venatorio, ma anche di una alzavola e 5 codoni, non segnati sul tesserino, e dei quali nell’area in cui si trovava il cacciatore veniva contestato non essere ammesso il prelievo venatorio. Il cacciatore aveva eccepito che gli esemplari di alzavola e codoni erano stati a lui regalati dal gestore dell’azienda faunistico venatoria e che erano stati cacciati nella valle adiacente, nei tempi e nei modi consentiti. La vicenda aveva avuto una notevole eco mediatica, sia a livello locale sia nazionale.
I giudici hanno ritenuto di assolvere l’imputato, con la seguente motivazione: “Non vi sono prove sufficienti ed idonee ad affermare che i volatili rinvenuti in possesso dell’odierno imputato e allo stesso sequestrati, insieme al fucile del predetto, siano stati uccisi nel giorno contestato e proprio dall’odierno imputato, essendo, anzi, emerse circostanze che rendono contraddittorie le prove a supporto delle tesi accusatorie in esame. Infatti, dal compendio probatorio raccolto nel corso dell’istruttoria dibattimentale, costituito sia dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del presente processo, oltre a quelle acquisite, sia dalla documentazione relativa alla geografia dei luoghi e al tempo stabilito per la caccia, risulta che gli unici dati certi sono, da un lato, la presenza in data (omissis) dell’imputato presso l’azienda faunistica venatoria e, dall’altro, la circostanza che lo stesso ha cacciato gli 8 germani reali registrati sul proprio tesserino e ritrovati nel sacco in cui era in possesso, riguardo a cui non gli è stata fatta alcuna contestazione.
Quanto agli altri fatti oggetto d’imputazione non può, invece, dirsi superata con esito positivo la verifica, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza degli elementi costitutivi dei rispettivi reati, considerato che, ai fini del decidere in ordine all’integrazione di entrambe le fattispecie contestate, rilevano come dati essenziali sia l’effettiva data, sia le modalità e il luogo di uccisione degli uccelli abbattuti di cui manca, tuttavia, la prova univoca e sufficiente.
In effetti, anche tenuto conto del fatto che la P.G. non ha assistito, nemmeno in parte, alla battuta di caccia svolta dall’imputato, devono considerarsi le seguenti circostanze ostative all’accertamento della responsabilità penale dell’odierno imputato in relazione ad ambo le fattispecie criminose qui contestate:
- quel giorno erano presenti varie squadre di cacciatori oltre a quella dell’imputato, essendo stata da poco aperta la stagione di caccia;
- da quanto emerso in ragione dello stato dei luoghi, della posizione dell’imputato, posto al confine con la riserva di caccia (omissis) e della circostanza di comune esperienza relativa a liberi trasferimenti in volo degli uccelli da una valle all’altra della laguna in oggetto, non si può escludere che vi fossero altri cacciatori in zone esterne, ma adiacenti all’azienda faunistico venatoria in questione, i quali possono aver sparato agli uccelli, poi caduti e raccolti nell’Afv, luogo in cui risultano essere stati messi nel sacco nero ricevuto e detenuto dall’imputato al momento del controllo della P.G.
- L’imputato è stato fermato dalla P.G. solo dopo varie ore dal termine della propria battuta di caccia e ne è stata individuata la responsabilità penale solamente in base alla presenza, in un sacco nero uguale agli altri caricati sulla macchina, degli 8 germani registrati nel tesserino dell’imputato, oltre agli altri uccelli oggetto di contestazione, dopo che furono regalati degli esemplari da parte della proprietà dell’Afv.
- Va peraltro osservato sotto il profilo giuridico che, al momento dei fatti, non era in vigore il divieto generale di caccia previsto dall’articolo 30 della legge 157/92, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al capo a), è ciò alla luce di quanto stabilito dal calendario venatorio predisposto dalla Regione per la stagione, il quale prevedeva come inizio per la stessa il 16 settembre e, quindi, una data ben precedente a quella contestata del 29, non prevedendo detta fonte alcuna deroga restrittiva rispetto a quanto stabilito dalla legge 157/92 in conformità alla Direttiva 147/2000/Ce e della legge regionale 24/1996.
Pertanto, sulla scorta di quanto finora evidenziato e considerato, come correttamente concluso da entrambe le parti, deve concludersi che l’imputato va assolto dai reati a lui ascritti perché i relativi fatti non sussistono, non essendosi formata nel corso dell’istruttoria dibattimentale, per quanto si è detto, idonea ed adeguata prova, ai fini della dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza in ordine a entrambe le fattispecie, così come contestategli, già sotto il profilo della condotta materiale relativa ai siffatti crimini”.
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Fonte: armietiro
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