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Autorizzato il .22 lr per gli abbattimenti in gabbia
Con circolare del 20 febbraio 2025, il ministero dell’Interno (dipartimento della pubblica sicurezza – ufficio per l’amministrazione generale del dipartimento – Ufficio IV – polizia amministrativa e di sicurezza) ha risposto a un quesito della prefettura di Venezia, ampliando i mezzi di controllo per il contenimento delle specie nutria e cinghiale.
In particolare, il ministero ha inteso ammettere esplicitamente l’uso di carabine in .22 lr (che, come è noto, non rientrano tra le armi ammissibili a caccia secondo l’articolo 13 della legge 157/92), per un impiego molto specifico, cioè la soppressione degli animali catturati con trappole.
Questo il testo della circolare:
“Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta prefettura – U.T.G. ha qui fatto pervenire una richiesta di chiarimenti, presentata dalla regione Veneton, direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, concernente la possibilità di prevedere all’interno del Piano regionale per il controllo della nutria l’utilizzo, per la soppressione di animali catturati con trappole e per l’abbattimento diretto, della carabina calibro .22 lr, da parte di operatori in possesso di porto di fucile. Inoltre, è stato chiesto il parere circa la possibilità di utilizzo da parte di coadiutori formati e in possesso di porto di fucile, del medesimo tipo di carabina per l’abbattimento dei soli cinghiali catturati con chiusini o altri sistemi di cattura.
In proposito, codesta prefettura – U.T.G., nel richiamare la nota di questo ufficio n. 557/PAS/U/019121/10173.A(7) del 25.10.2011, inviata alla questura di Venezia, con la quale in assenza di altro riferimento normativo, si ritenne di non poter autorizzare l’uso del calibro .22 lr nelle ipotesi suindicate poiché non rientrante tra i calibri tassativamente previsti dall’art. 13 della legge 157/92, ha chiesto se, attualmente, alla luce del D.M. del 13 giugno 2023 con il quale è stato adottato il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, emanato dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, detto orientamento possa oggi ritenersi superato.
Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.
Si evidenzia preliminarmente che il suindicato D.M. 13 giugno 2023 è stato emanato in attuazione dell’art. 19 ter (piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – introdotto dal D.L. 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022.
Tanto premesso, relativamente al primo quesito, si osserva che, al punto 2.3 dell’Allegato 1 al D.M. in questione, vengono indicati gli strumenti tecnicamente più efficaci per la rimozione selettiva degli animali; in particolare, la lettera c) dell’anzidetto punto cita testualmente: “Fucile con canna ad anima liscia o rigata a caricamento singolo o manuale o a ripetizione semiautomatica classificate come armi da caccia o armi sportive. Salvo quanto diversamente disposto dalle normative vigenti in materia di armi, per i fucili con canna ad anima rigata è consentito l’utilizzo di ogni calibro, anche con diametro del proiettile inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40”.
Alla luce di quanto precede ed anche tenuto conto degli stretti limiti stabiliti dal D.M. in questione, il quale circoscrive il campo di utilizzo della carabina in argomento ai soli operatori indicati al punto 2.5 dell’allegato I e al limite temporale (quinquennale) stabilito all’articolo unico, comma 3, del piano medesimo, si ritiene che possa essere consentito l’impiego del calibro .22 lr per la soppressione di animali catturati con trappole e per l’abbattimento diretto.
Con riguardo al secondo quesito, si ritiene che il calibro in questione possa essere impiegato anche per l’abbattimento dei cinghiali nei limiti indicati in premessa, posto che il punto 3.1.11 lett. A) dell’allegato I al D.M. in questione indica, fra gli strumenti che possono essere impiegati per la realizzazione dei piani regionali, anche le “catture mediante reti, gabbie e trappole, con abbattimento diretto in situ o a seguito di trasferimento presso centro di sosta in coerenza con le indicazioni per la peste suina africana mediante arma da fuoco, sedazione ed eutanasia”.
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Fonte: armietiro
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