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Il certificato medico per l’avviso di trasporto? Anche no…
Uno dei problemi più grossi che si trovano a fronteggiare sia i professionisti del settore armiero, sia i semplici legali detentori di armi, è costituito dalla difformità di interpretazione della normativa in materia di armi che si riscontra non solo a seconda delle singole questure e prefetture d’Italia, ma addirittura a seconda di singoli commissariati o stazioni carabinieri. Interpretazione che, spesso, sfocia in una vera e propria “innovazione”, nel senso che vengono inventati di sana pianta oneri e adempimenti che la legge non prevede e che esulano, anche, dal margine (invero piuttosto ampio) di discrezionalità che la legge assegna all’autorità di pubblica sicurezza. Parliamo, quindi, di veri e propri abusi, conditi peraltro da frasi tali da lasciare di stucco, del tipo “a me quello che fanno tutte le altre questure d’Italia non importa” e via dicendo.
L’ultima “invenzione” in ordine di tempo è relativa a un commissariato che ha chiesto a un cittadino che ha consegnato un avviso di trasporto delle armi per trasportare un’arma (senza essere in possesso di porto d’armi) dalla propria abitazione a una vicina armeria. Ebbene, per apporre il visto sull’avviso (come previsto dall’articolo 50 del regolamento di esecuzione al Tulps), il commissariato in questione ha richiesto nientemeno che un certificato medico al malcapitato di turno!
Occorre a tal proposito, a futura memoria e a scanso di equivoci in casi simili, precisare e sottolineare che l’avviso di trasporto è disciplinato dall’articolo 34 del Tulps (Regio decreto n. 773 del 1931), e che in tale articolo non si fa menzione alcuna di obblighi relativi all’esibizione di un certificato medico (di quale genere, poi?). Giova anche specificare che quando la legge prevede l’obbligo di un certificato medico (come nei casi previsti dagli articoli 35 e 38 dello stesso Testo unico), lo specifica circostanziatamente.
Giova anche ricordare che le facoltà previste dall’articolo 9 del Tulps (“Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”) operano solo nel caso di specifiche e peculiari situazioni di ordine o sicurezza pubblica ma, soprattutto, necessitano di specifica e congrua motivazione (per iscritto).
Occorre anche ricordare che già per la mera detenzione di armi (quindi senza avere un porto d’armi in corso di validità) è prevista dall’articolo 38 Tulps la presentazione di un certificato medico attestante l’assenza di vizi mentali su base quinquennale e, di conseguenza, l’idoneità è già presunta. Siamo, quindi, al cospetto di un vero e proprio abuso.
In tutte le circostanze come questa, il consiglio è sempre quello di chiedere all’operatore o funzionario di Ps, quali siano i riferimenti normativi alla base della richiesta di adempimenti ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge.
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Fonte: armietiro
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