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Il decreto sull’armamento della polizia di Stato
Sulla Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno 2022 è stato pubblicato il decreto del presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 69, con il quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento che stabilisce i criteri per l’adozione in servizio dell’armamento della polizia di Stato (dpr. 5 ottobre 1991, n. 359).
Lo scorso 30 giugno il ministero dell’Interno ha a tal proposito emanato una apposita circolare (n. 557/ST/0.3.1.0), con la quale illustra nel dettaglio le modifiche apportate al regolamento, che sono state determinate principalmente dall’esigenza di adeguare il documento, ormai risalente a trent’anni or sono, agli aggiornamenti tecnici intervenuti e anche ai riscontri ricavati dall’impiego operativo pratico.
Il primo e più importante aggiornamento consiste nell’aver inserito nel regolamento le caratteristiche minime previste per “l’arma comune a impulsi elettrici” (Taser), nella circolare si sottolinea a tal proposito che “l’impiego di tale arma, come prevede la disposizione normativa che ne ha consentito la sperimentazione, dovrà sempre avvenire nel rispetto delle necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica e secondo principi di precauzione condivisi con il ministero della Salute, risultanti dalle linee guida per l’utilizzo, approvate prima dell’avvio della sperimentazione stessa”.
Altra modifica è quella relativa alle caratteristiche dello sfollagente, con particolare riferimento alla lunghezza minima prevista per l’impiego a bordo di convogli ferroviari da parte della polizia ferroviaria: tale misura passa dai 40 centimetri a 28 centimetri. “È stato infatti constatato”, spiega la circolare, “che una lunghezza tra cm 40 e cm 60, come quella prevista dalla formulazione della norma oggetto di novella, che quindi non poteva essere inferiore a 40 cm, si è rivelata inadeguata in simili contesti operativi, a causa delle possibili difficoltà di estrazione, oltre che per il rischio di attingere involontariamente i viaggiatori presenti sul posto”.
Per tutte le tipologie di arma da fuoco, è stata inserita una nuova formulazione in merito ai dispositivi di sicurezza dei quali possano essere dotate le armi, più rispondente a quanto attualmente offre il mercato.
Per quanto riguarda il fucile a canna liscia, il nuovo decreto prevede che oltre alla modalità di funzionamento manuale o semiautomatica, possano essere adottati strumenti provvisti di entrambe le modalità di ripetizione e la lunghezza minima della canna è portata da 35 a 20 centimetri.
Per quanto riguarda le carabine a canna rigata, si aggiunge la possibilità di impiego di armi non solo semiautomatiche o automatiche, ma anche a ripetizione manuale (bolt-action), con la possibilità di avere mire fisse, registrabili, oppure ottiche di puntamento diurne o notturne, o combinazioni di esse.
Aggiornamento anche per le caratteristiche dei revolver, che potranno avere scatto in Singola o Doppia azione o combinazione dei due, laddove oggi era previsto solo lo scatto ad azione mista facoltativa. I calibri possibili sono .38, .357 e 9 mm.
Per quanto riguarda le armi automatiche di reparto, viene estesa la possibilità di utilizzo non solo dei calibri a norma Nato (5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm e 1,27 mm) ma anche dei corrispettivi commerciali, “compreso il calibro .338”.
Infine, è previsto che la sperimentazione di nuove tipologie di arma, non contemplate nel regolamento, possa avvenire in deroga non solo in condizioni di “grave necessità ed urgenza”, ma anche “nel caso in cui la sperimentazione delle armi sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge”.
In concreto
Le modifiche effettuate hanno lo scopo di rendere meno “ingessato” il regolamento tecnico del 1991, che in alcuni casi aveva portato alcune conseguenze paradossali: tra queste, ricordiamo l’acquisto per i reparti operanti in borghese di revolver Ruger Sp101 con scatto in sola Doppia azione, salvo accorgersi poi in un secondo momento che il regolamento obbligava all’acquisto di revolver con scatto “in singola E doppia azione”; oppure, ancora, l’acquisto dei fucili Benelli M3 calibro 12, il cui funzionamento “bimodale” semiauto/pompa non era contemplato dal regolamento. Da qui, la radiazione dal servizio di tali armi.
È auspicabile che adesso la formulazione sia sufficientemente elastica da evitare il ripetersi di situazioni grottesche come quelle evidenziate, frutto della quintessenza della burocratizzazione rispetto al senso pratico e dell’inevitabile evolvere della tecnologia.
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Fonte: armietiro
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