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Emergenza prorogata al 31 luglio: cosa accade ai porti d’arma scaduti
Il presidente del consiglio Mario Draghi e il presidente della Salute Roberto Speranza hanno firmato ieri il cosiddetto decreto legge “riaperture” (decreto legge n. 52), nel quale sono fornite le indicazioni valide almeno fino a metà estate per il contrasto alla pandemia Covid e per la graduale ripresa delle attività sociali e lavorative. In esso, all’articolo 10, è contemplato il prolungamento dello stato di emergenza dall’attuale 30 aprile, fino al 31 luglio. Poiché, per effetto della legge 159 del 27 novembre 2020, era stato disposto che i porti d’arma scaduti dopo il 31 gennaio 2020, siano prorogati nella loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, ne consegue che tali porti d’arma risultano prorogati (ovviamente se nel frattempo non siano stati rinnovati) fino al 29 ottobre. Il consiglio è comunque quello di provvedere, quando possibile (pensiamo in particolare alle difficoltà per le visite mediche di idoneità), comunque alla preparazione e alla consegna dei documenti necessari al rinnovo, senza attendere gli ultimi giorni utili. Occorre anche tenere presente che, per iniziare il procedimento amministrativo di rinnovo, i commissariati e le stazioni carabinieri devono lasciare al cittadino l’originale del porto d’armi ancora valido, fino alla sua scadenza o fino a quando non sia pronto quello nuovo.
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Fonte: armietiro
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