Armi fuori servizio per la Ps: il decreto è in Gazzetta

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Armi fuori servizio per la Ps: il decreto è in Gazzetta

Il suo nome ufficiale è “decreto legge 1 aprile 2025, n. 48”, ed è dedicato a “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

È il provvedimento che sostituisce il famoso ddl 1660 presentato alla Camera dei deputati a fine 2023 e ancora in corso di esame al Senato: il governo Meloni ha inteso, con la forma del decreto, fornire una accelerazione all’entrata in vigore delle norme in esso contenute, e soprattutto tempi certi per quanto riguarda l’approvazione da parte del Parlamento. Come è noto, infatti, i decreti legge devono essere convertiti entro 60 giorni a pena di decadenza.

Numerose sono le norme che riguardano le dotazioni e le tutele per gli appartenenti alle forze dell’ordine, all’argomento dedicheremo un ampio approfondimento sul prossimo numero di Armi e Tiro. La novità più importante, che è in vigore già da oggi, riguarda la possibilità per coloro i quali hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza (e non più solo gli ufficiali) di acquistare, detenere e soprattutto portare fuori servizio un’arma corta di proprietà personale, alternativa a quella d’ordinanza. Questa facoltà è accordata dall’articolo 28 del decreto n. 48, che dice “Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio”.

Il secondo comma aggiunge che “Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo”.

La formulazione del secondo comma appare piuttosto sibillina, tuttavia non sembra in alcun modo subordinare l’efficacia del primo comma all’effettiva emanazione del regolamento citato: di conseguenza la facoltà per gli agenti di Ps di acquistare e portare una pistola personale è da considerarsi immediatamente esecutiva.

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Fonte: armietiro
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