Gpg non restituisce l’uniforme: legittimo rifiutare il rinnovo del porto d’armi

Armi da tiro news da Armi e Tiro

Gpg non restituisce l’uniforme: legittimo rifiutare il rinnovo del porto d’armi

Con sentenza n. 4489 pubblicata il 28 febbraio 2025, la sezione prima ter del Tar del Lazio ha respinto il ricorso di una guardia giurata, la quale si era vista rifiutare l’istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta all’atto dell’assunzione da parte di un nuovo istituto di vigilanza, in quanto il precedente istituto aveva presentato una denuncia per appropriazione indebita relativa alla mancata restituzione, nonostante reiterati solleciti, del materiale di proprietà dell’istituto, costituito da uniforme, cuffia da poligono e giubbetto antiproiettile. Successivamente al diniego di rinnovo, l’interessato presentava le proprie osservazioni con le quali rappresentava di aver “consegnato alla presenza di altre persone il materiale richiesto”. In conseguenza di ciò, la questura di Roma aveva archiviato il procedimento amministrativo e avvisato l’interessato che i documenti richiesti potevano essere da lui ritirati. La Gpg aveva anche chiesto al Tar anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, consistente nella perdita della retribuzione per l’impossibilità di stipulare il contratto di lavoro con i nuovi istituti di vigilanza.

Il Tar ha dichiarato inammissibile la prima parte del ricorso, argomentando che “Alla data della notifica del ricorso, gli effetti del diniego di voltura del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta disposto con il provvedimento del -OMISSIS- erano già venuti meno (essendo anche stato archiviato il nuovo procedimento avviato su istanza dell’istituto di vigilanza Rangers rispetto alla quale era stato comunicato il preavviso di rigetto), tanto che il ricorrente, come comunicato dalla Questura con la nota del -OMISSIS-, avrebbe potuto recarsi, previo appuntamento, presso gli uffici della stessa Amministrazione per il ritiro dei titoli richiesti. La domanda di annullamento del diniego del -OMISSIS- è dunque inammissibile”.

Anche per quanto riguarda la richiesta di risarcimento, tuttavia, il ricorso è stato respinto in quanto infondato: “Alla data in cui è stato adottato il provvedimento di cui si controverte, momento rispetto al quale deve scrutinarsi la ragionevolezza delle valutazioni svolte dall’Amministrazione resistente, il ricorrente non aveva ancora restituito detti oggetti, nonostante i solleciti ricevuti dall’ex datore di lavoro. Il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata, cui accede anche il rilascio di porto d’armi per difesa personale, rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I, del regio decreto n. 773/1931; pertanto, pur in assenza di precedenti penali specifici cui tale disposizione fa riferimento come elemento ostativo al rilascio della qualifica, residua in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, a maggior ragione in un ambito di particolare delicatezza quale quello che implica comunque l’uso delle armi, la specchiatezza del richiedente in funzione dei contenuti specifici della richiesta avanzata. La peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui e alla quale il legislatore annette il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ult. co., Tulps, aggiunto dall’art. 33, co. 1, lett. d), della legge n. 39/2002), impone un’attenzione particolare nell’esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente, un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato. Pertanto, per il mancato rilascio o rinnovo del titolo in questione non è richiesto che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso, essendo sufficiente che il soggetto, sulla base di un giudizio probabilistico delle circostanze che lo hanno visto coinvolto, connotato da un’ampia discrezionalità, non fornisca una completa affidabilità (così, Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2018, n. 4215; tra le ultime, v. anche TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 giugno 2024, n. 1040; TAR Piemonte, sez. I, 10 luglio 2022, n. 650; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 18 maggio 2020, n. 1091). Date queste coordinate generali, e considerata la natura della condotta contestata al ricorrente, non si ravvisano elementi per ritenere irragionevoli le valutazioni svolte dall’Amministrazione resistente, peraltro, si ripete, in un momento in cui il ricorrente non aveva ancora restituito i beni di proprietà del suo ex datore di lavoro, inducendo quest’ultimo a presentare una denuncia all’autorità giudiziaria per appropriazione indebita. La domanda di condanna al risarcimento del danno è dunque da respingere per mancanza dell’elemento costitutivo dell’illecito costituito dall’ingiustizia del danno”.

L’articolo Gpg non restituisce l’uniforme: legittimo rifiutare il rinnovo del porto d’armi proviene da Armi e Tiro.

Fonte: armietiro
Leggi tutto l’articolo sul sito “Armi e tiro”: Gpg non restituisce l’uniforme: legittimo rifiutare il rinnovo del porto d’armi