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Tar: niente armi con un uso anche occasionale di stupefacenti
Con ordinanza n. 29 del 12 febbraio 2024, il Tar della Liguria ha respinto il ricorso di una ex guardia giurata che si è vista notificare il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti perché trovata in possesso di un “grinder” per la macinazione della marijuana, ritrovamento in seguito al quale ha ammesso di far uso sporadico della sostanza in questione. I giudici hanno confermato la legittimità dell’operato della prefettura e negato la sospensione dell’efficacia del provvedimento (nell’attesa della sentenza di merito), argomentando che “il ricorso sia sprovvisto di fumus boni iuris, giacché ai fini dell’adozione del provvedimento inibitorio ex art. 39 Tulps non è necessario un accertato impiego improprio delle armi, ma risulta sufficiente il rischio del relativo abuso, che può essere desunto anche da fatti isolati, purché significativi, per evitare che la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili possa agevolare condotte atte a compromettere i beni dell’ordine pubblico e della pubblica e privata incolumità (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977; Cons. St., sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614; Cons. St., sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449); secondo l’elaborazione pretoria, l’assunzione di sostanze stupefacenti, anche in minima quantità o del tutto sporadicamente, costituisce un fatto di per sé sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità della persona all’uso delle armi, oltre ad essere causa di inidoneità psicofisica ai sensi dell’art. 1, n. 5), del D.M. 28 aprile 1998 (in tal senso v., ex multis, Cons. St., sez. I, parere n. 1892 in data 23 luglio 2018; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 31 maggio 2019, n. 241); nel caso in esame il signor -OMISSIS- è stato colto in possesso di un grinder con tracce di marijuana e ha dichiarato di fare uso di sostanze stupefacenti, seppure di rado (doc. 3 ricorrente). Pertanto, l’apprezzamento dell’Autorità di pubblica sicurezza circa il pericolo di abuso delle armi appare immune dalle censure articolate con il gravame, poiché fa riferimento al consumo ripetuto nel tempo, anche se saltuario, di droghe leggere da parte dell’esponente, che risulta comprovato dall’utilizzo del grinder, strumento apposito per tritare la marijuana, e dalle ammissioni dello stesso interessato”.
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Fonte: armietiro
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